CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. PRENOTAZIONI Le prenotazioni vanno effettuate presso la San Marino International s.r.l., che le riceve salvo esaurimento delle disponibilità dei servizi. L’accettazione delle prenotazioni si perfeziona una volta verificata la disponibilità dei posti e si intende definita solo nel momento in cui S. M. International s.r.l. invierà la relativa riconferma scritta, anche telematicamente, a conclusione del contratto di compravendita.

2. PAGAMENTI Appena definita la prenotazione il cliente è tenuto a versare un acconto pari al 30% della quota di partecipazione a titolo di caparra confirmatoria, salvo differenti accordi scritti tra le parti. La parte restante del pagamento a saldo dovrà pervenire a S. M. International s.r.l. entro e non oltre trenta giorni prima della data di partenza prevista per la prenotazione. Per le prenotazioni effettuate entro i trenta giorni precedenti la data di partenza, il saldo dell’intera quota dovuta dovrà essere versato a S. M. International s.r.l. alla conferma, non appena conclusa la prenotazione. Il mancato pagamento nei tempi definiti costituisce motivazione sufficiente per applicare la clausola risolutiva espressa, e quindi la risoluzione di diritto del contratto e l’annullamento della pratica, con conseguente applicazione delle penali come previsto al seguente punto 6, nonché la richiesta delle spese e dei costi sostenuti per la gestione della pratica.

3. FONTI LEGISLATIVE I contratti di viaggio ed in generale la compravendita dei pacchetti turistici, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che internazionale, sono regolati dalla Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV 2015/2302 del 25 Novembre 2015), in quanto applicabile, e dalle leggi in vigore in materia di turismo nella repubblica di San Marino. Le responsabilità della San Marino International, nella sua qualità di organizzatrice o di intermediaria di viaggi, nei confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà, è regolata dalle norme sopra richiamate e non può in ogni caso eccedere i limiti in esse previsti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, che siano di durata superiore ad un giorno, che quindi comprendano almeno un pernottamento, che siano composti dalla combinazione di almeno due elementi significativi, di norma il trasporto e l’alloggio, ma anche, in casi particolari, i servizi turistici non inerenti al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte significativa ed essenziale del “pacchetto turistico”. Il soggetto professionale che assembla tali servizi essenziali è definito l’organizzatore del pacchetto, in caso di compravendita di singoli servizi turistici, non attuandosi e condizioni per poter definire un pacchetto turistico, non si identifica un organizzatore e si applicano le norme di cui all’addendum riportato in fondo alle presenti condizioni.

5. MODIFICHE O ANNULLAMENTI DA PARTE DI S.M. INTERNATIONAL Qualora prima della partenza la S. M. International s.r.l. abbia necessità di modificare in modo

significativo uno o più elementi essenziali del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta alla controparte, indicando il tipo di modifica e l’eventuale variazione del prezzo che ne consegue. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo. Ove non accetti la proposta di modifica di cui sopra, l’acquirente potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo seguente, comunicando per iscritto la propria decisione entro due giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica. S. M. International s.r.l. può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti entro 20 giorni prima della data in cui il viaggio o il soggiorno doveva avere inizio.

6. RECESSI E MODIFICHE L’Acquirente può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: – aumento del prezzo del contratto in misura eccedente il 10%; – modifica in maniera significativa di uno o più elementi del contratto che siano oggettivamente fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico. Nei casi di cui sopra, tale cliente ha alternativamente diritto: – ad usufruire di un pacchetto turistico o servizio alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico o servizio abbia valore inferiore al primo; – alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. L’Acquirente dovrà dare comunicazione della propria decisione, accettazione della modifica o recesso motivato, entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata da S. M. International s.r.l. si intende accettata. La S. M. International s.r.l. si riserva la facoltà di variare gli hotel e/o i vettori e/o le località di soggiorno e/o i servizi generici, con altri servizi che abbiano caratteristiche analoghe, per motivi operativi o per altre eventuali esigenze, dandone pronta comunicazione. In particolare nel caso in cui i servizi siano oggettivamente di tipologia e qualità inferiori da quelle oggetto del contratto, il consumatore potrà richiedere rimborso degli eventuali maggiori importi versati. Tale facoltà non implica una “modifica del viaggio” significativa.

7. PENALI PER ANNULLAMENTO All’Acquirente che receda dal contratto prima della partenza, sia che annulli totalmente che parzialmente i servizi prenotati e/o il numero dei partecipanti al viaggio, per motivazioni al di fuori delle ipotesi elencate al paragrafo 6 di cui sopra, saranno addebitati il costo di gestione della pratica e la penale, calcolata sull’ammontare complessivo dei servizi prenotati e variabile in ragione dei giorni di preavviso, nella seguente misura: • 10% del prezzo dalla conferma sino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi; • 30% del prezzo da 29 a 21 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi; • 50% del prezzo da 20 a 15 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi; • 80% del prezzo da 14 a 4 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi; • nessun rimborso è previsto per i recessi comunicati successivamente a tali termini. Attenzione: Le condizioni di penale elencate si intendono sempre e comunque subordinate alle eventuali condizioni di recesso specifiche per le singole prenotazioni, comunicate da S. M. International s.r.l. in qualunque fase della trattativa o della definizione della pratica, che il cliente accetta all’atto della prenotazione, o salvo che sia stato diversamente stabilito tra le parti tramite

espliciti accordi scritti. Salvo quindi i casi citati ed in assenza di specifiche comunicazioni, tali condizioni si intendono valide per ogni pratica prenotata.

8. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI Sotto la propria responsabilità i partecipanti dovranno verificare di essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esposte obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

9. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato e fornite dal fornitore del servizio. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

10. REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde unicamente dei danni arrecati al consumatore dovute ad inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che si provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore, ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici, o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, oppure da caso fortuito o di forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

11. LIMITI DEL RISARCIMENTO Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, ed in particolare nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12/10/1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con L. 841 del 19/05/1932, dalla convenzione di Berna del 25/02/1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con L. 806 del 02/03/1963, e dalla convenzione di Bruxelles del 23/04/1970 (CCV), resa esecutiva con L. 1084 del 27/12/1977, per ogni

ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV).

12. OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. Non è responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte di eventuali intermediari degli obblighi a carico di questi ultimi. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 10 e 11), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa da un fatto a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

13. RECLAMI ED OBBLIGO DI INFORMAZIONE Il consumatore deve informare tempestivamente l’organizzatore di ogni mancanza nell’esecuzione del contratto. Ciò deve avvenire senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore, vi possano porre tempestivamente rimedio. Il consumatore dovrà inoltre sporgere successivamente reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. Non saranno ritenuti ricevibili reclami al di fuori di tale procedura.

14. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo è consigliabile stipulare, al momento della prenotazione, tramite gli uffici dell’organizzatore o del venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie, nonché l’assistenza in loco, da parte di personale medico qualificato.

15. CLAUSOLA COMPROMISSORIA Ai sensi di legge si stabilisce che le controversie nascenti dall’applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute al competente foro della Repubblica di San Marino.

ADDENDUM: DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LA VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI Ai contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 1; art. 2; art. 5; art.6; art.7; art. 8; art. 11; art. 13; art. 14; art. 15. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Comunicazione obbligatoria: La legge punisce i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, ovunque vengano commessi.

SCHEDA TECNICA Organizzazione tecnica: S. M. International s.r.l. – via O. Scavino 10 – 47891 Falciano – RSM Polizza Responsabilità Civile e Professionale n.

Foto pubblicate: Archivio S. M. International s.r.l.