{"id":5340,"date":"2021-08-04T11:22:40","date_gmt":"2021-08-04T09:22:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sanmarinointernational.com\/?page_id=5340"},"modified":"2021-08-04T11:22:43","modified_gmt":"2021-08-04T09:22:43","slug":"condizioni-generali-di-contratto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.sanmarinointernational.com\/el\/condizioni-generali-di-contratto\/","title":{"rendered":"Condizioni generali di contratto"},"content":{"rendered":"\n<p>CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO<\/p>\n\n\n\n<p>1. PRENOTAZIONI Le prenotazioni vanno effettuate presso la San Marino International s.r.l., che le riceve salvo esaurimento delle disponibilit\u00e0 dei servizi. L&#8217;accettazione delle prenotazioni si perfeziona una volta verificata la disponibilit\u00e0 dei posti e si intende definita solo nel momento in cui S. M. International s.r.l. invier\u00e0 la relativa riconferma scritta, anche telematicamente, a conclusione del contratto di compravendita.<\/p>\n\n\n\n<p>2. PAGAMENTI Appena definita la prenotazione il cliente \u00e8 tenuto a versare un acconto pari al 30% della quota di partecipazione a titolo di caparra confirmatoria, salvo differenti accordi scritti tra le parti. La parte restante del pagamento a saldo dovr\u00e0 pervenire a S. M. International s.r.l. entro e non oltre trenta giorni prima della data di partenza prevista per la prenotazione. Per le prenotazioni effettuate entro i trenta giorni precedenti la data di partenza, il saldo dell&#8217;intera quota dovuta dovr\u00e0 essere versato a S. M. International s.r.l. alla conferma, non appena conclusa la prenotazione. Il mancato pagamento nei tempi definiti costituisce motivazione sufficiente per applicare la clausola risolutiva espressa, e quindi la risoluzione di diritto del contratto e l&#8217;annullamento della pratica, con conseguente applicazione delle penali come previsto al seguente punto 6, nonch\u00e9 la richiesta delle spese e dei costi sostenuti per la gestione della pratica.<\/p>\n\n\n\n<p>3. FONTI LEGISLATIVE I contratti di viaggio ed in generale la compravendita dei pacchetti turistici, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che internazionale, sono regolati dalla Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV 2015\/2302 del 25 Novembre 2015), in quanto applicabile, e dalle leggi in vigore in materia di turismo nella repubblica di San Marino. Le responsabilit\u00e0 della San Marino International, nella sua qualit\u00e0 di organizzatrice o di intermediaria di viaggi, nei confronti dei viaggiatori e delle cose di loro propriet\u00e0, \u00e8 regolata dalle norme sopra richiamate e non pu\u00f2 in ogni caso eccedere i limiti in esse previsti.<\/p>\n\n\n\n<p>4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, che siano di durata superiore ad un giorno, che quindi comprendano almeno un pernottamento, che siano composti dalla combinazione di almeno due elementi significativi, di norma il trasporto e l&#8217;alloggio, ma anche, in casi particolari, i servizi turistici non inerenti al trasporto o all&#8217;alloggio che costituiscano parte significativa ed essenziale del &#8220;pacchetto turistico&#8221;. Il soggetto professionale che assembla tali servizi essenziali \u00e8 definito l&#8217;organizzatore del pacchetto, in caso di compravendita di singoli servizi turistici, non attuandosi e condizioni per poter definire un pacchetto turistico, non si identifica un organizzatore e si applicano le norme di cui all&#8217;addendum riportato in fondo alle presenti condizioni.<\/p>\n\n\n\n<p>5. MODIFICHE O ANNULLAMENTI DA PARTE DI S.M. INTERNATIONAL Qualora prima della partenza la S. M. International s.r.l. abbia necessit\u00e0 di modificare in modo<\/p>\n\n\n\n<p>significativo uno o pi\u00f9 elementi essenziali del contratto, ne d\u00e0 immediato avviso in forma scritta alla controparte, indicando il tipo di modifica e l&#8217;eventuale variazione del prezzo che ne consegue. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo. Ove non accetti la proposta di modifica di cui sopra, l&#8217;acquirente potr\u00e0 esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma gi\u00e0 pagata o di godere dell&#8217;offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2\u00b0 e 3\u00b0 comma dell&#8217;articolo seguente, comunicando per iscritto la propria decisione entro due giorni lavorativi da quando \u00e8 venuto a conoscenza della modifica. S. M. International s.r.l. pu\u00f2 annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti entro 20 giorni prima della data in cui il viaggio o il soggiorno doveva avere inizio.<\/p>\n\n\n\n<p>6. RECESSI E MODIFICHE L&#8217;Acquirente pu\u00f2 recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: &#8211; aumento del prezzo del contratto in misura eccedente il 10%; &#8211; modifica in maniera significativa di uno o pi\u00f9 elementi del contratto che siano oggettivamente fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico. Nei casi di cui sopra, tale cliente ha alternativamente diritto: &#8211; ad usufruire di un pacchetto turistico o servizio alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell&#8217;eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico o servizio abbia valore inferiore al primo; &#8211; alla restituzione della sola parte di prezzo gi\u00e0 corrisposta. L&#8217;Acquirente dovr\u00e0 dare comunicazione della propria decisione, accettazione della modifica o recesso motivato, entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l&#8217;avviso di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata da S. M. International s.r.l. si intende accettata. La S. M. International s.r.l. si riserva la facolt\u00e0 di variare gli hotel e\/o i vettori e\/o le localit\u00e0 di soggiorno e\/o i servizi generici, con altri servizi che abbiano caratteristiche analoghe, per motivi operativi o per altre eventuali esigenze, dandone pronta comunicazione. In particolare nel caso in cui i servizi siano oggettivamente di tipologia e qualit\u00e0 inferiori da quelle oggetto del contratto, il consumatore potr\u00e0 richiedere rimborso degli eventuali maggiori importi versati. Tale facolt\u00e0 non implica una &#8220;modifica del viaggio&#8221; significativa.<\/p>\n\n\n\n<p>7. PENALI PER ANNULLAMENTO All&#8217;Acquirente che receda dal contratto prima della partenza, sia che annulli totalmente che parzialmente i servizi prenotati e\/o il numero dei partecipanti al viaggio, per motivazioni al di fuori delle ipotesi elencate al paragrafo 6 di cui sopra, saranno addebitati il costo di gestione della pratica e la penale, calcolata sull&#8217;ammontare complessivo dei servizi prenotati e variabile in ragione dei giorni di preavviso, nella seguente misura: \u2022 10% del prezzo dalla conferma sino a 30 giorni lavorativi prima dell&#8217;inizio dei servizi; \u2022 30% del prezzo da 29 a 21 giorni lavorativi prima dell&#8217;inizio dei servizi; \u2022 50% del prezzo da 20 a 15 giorni lavorativi prima dell&#8217;inizio dei servizi; \u2022 80% del prezzo da 14 a 4 giorni lavorativi prima dell&#8217;inizio dei servizi; \u2022 nessun rimborso \u00e8 previsto per i recessi comunicati successivamente a tali termini. Attenzione: Le condizioni di penale elencate si intendono sempre e comunque subordinate alle eventuali condizioni di recesso specifiche per le singole prenotazioni, comunicate da S. M. International s.r.l. in qualunque fase della trattativa o della definizione della pratica, che il cliente accetta all&#8217;atto della prenotazione, o salvo che sia stato diversamente stabilito tra le parti tramite<\/p>\n\n\n\n<p>espliciti accordi scritti. Salvo quindi i casi citati ed in assenza di specifiche comunicazioni, tali condizioni si intendono valide per ogni pratica prenotata.<\/p>\n\n\n\n<p>8. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI Sotto la propria responsabilit\u00e0 i partecipanti dovranno verificare di essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall&#8217;itinerario, nonch\u00e9 dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all&#8217;osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall&#8217;organizzatore, nonch\u00e9 ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l&#8217;organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esposte obbligazioni. Il consumatore \u00e8 tenuto a fornire all&#8217;organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l&#8217;esercizio del diritto di surroga di quest&#8217;ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed \u00e8 responsabile verso l&#8217;organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicher\u00e0 altres\u00ec per iscritto all&#8217;organizzatore, all&#8217;atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalit\u00e0 del viaggio, sempre che ne risulti possibile l&#8217;attuazione.<\/p>\n\n\n\n<p>9. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorit\u00e0 del paese in cui il servizio \u00e8 erogato e fornite dal fornitore del servizio. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorit\u00e0 dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l&#8217;organizzatore si riserva la facolt\u00e0 di fornire una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.<\/p>\n\n\n\n<p>10. REGIME DI RESPONSABILIT\u00c0 L&#8217;organizzatore risponde unicamente dei danni arrecati al consumatore dovute ad inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che si provi che l&#8217;evento \u00e8 derivato da fatto del consumatore, ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest&#8217;ultimo nel corso dell&#8217;esecuzione dei servizi turistici, o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, oppure da caso fortuito o di forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.<\/p>\n\n\n\n<p>11. LIMITI DEL RISARCIMENTO Il risarcimento per danni alla persona non pu\u00f2 in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilit\u00e0, ed in particolare nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12\/10\/1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con L. 841 del 19\/05\/1932, dalla convenzione di Berna del 25\/02\/1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con L. 806 del 02\/03\/1963, e dalla convenzione di Bruxelles del 23\/04\/1970 (CCV), resa esecutiva con L. 1084 del 27\/12\/1977, per ogni<\/p>\n\n\n\n<p>ipotesi di responsabilit\u00e0 dell&#8217;organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non pu\u00f2 superare l&#8217;importo di 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n\u00b0 2 CCV).<\/p>\n\n\n\n<p>12. OBBLIGO DI ASSISTENZA L&#8217;organizzatore \u00e8 tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. Non \u00e8 responsabile nei confronti del consumatore per l&#8217;inadempimento da parte di eventuali intermediari degli obblighi a carico di questi ultimi. L&#8217;organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilit\u00e0 (artt. 10 e 11), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto \u00e8 imputabile al consumatore o \u00e8 dipesa da un fatto a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.<\/p>\n\n\n\n<p>13. RECLAMI ED OBBLIGO DI INFORMAZIONE Il consumatore deve informare tempestivamente l&#8217;organizzatore di ogni mancanza nell&#8217;esecuzione del contratto. Ci\u00f2 deve avvenire senza ritardo affinch\u00e9 l&#8217;organizzatore, il suo rappresentante locale o l&#8217;accompagnatore, vi possano porre tempestivamente rimedio. Il consumatore dovr\u00e0 inoltre sporgere successivamente reclamo mediante l&#8217;invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all&#8217;organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la localit\u00e0 di partenza. Non saranno ritenuti ricevibili reclami al di fuori di tale procedura.<\/p>\n\n\n\n<p>14. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo \u00e8 consigliabile stipulare, al momento della prenotazione, tramite gli uffici dell&#8217;organizzatore o del venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall&#8217;annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sar\u00e0 altres\u00ec possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie, nonch\u00e9 l&#8217;assistenza in loco, da parte di personale medico qualificato.<\/p>\n\n\n\n<p>15. CLAUSOLA COMPROMISSORIA Ai sensi di legge si stabilisce che le controversie nascenti dall&#8217;applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute al competente foro della Repubblica di San Marino.<\/p>\n\n\n\n<p>ADDENDUM: DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LA VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI Ai contratti aventi ad oggetto l&#8217;offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono altres\u00ec applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 1; art. 2; art. 5; art.6; art.7; art. 8; art. 11; art. 13; art. 14; art. 15. L&#8217;applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).<\/p>\n\n\n\n<p>Comunicazione obbligatoria: La legge punisce i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, ovunque vengano commessi.<\/p>\n\n\n\n<p>SCHEDA TECNICA Organizzazione tecnica: S. M. International s.r.l. \u2013 via O. Scavino 10 \u2013 47891 Falciano \u2013 RSM Polizza Responsabilit\u00e0 Civile e Professionale n.<\/p>\n\n\n\n<p>Foto pubblicate: Archivio S. M. International s.r.l.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 1. PRENOTAZIONI Le prenotazioni vanno effettuate presso la San Marino International s.r.l., che le riceve salvo esaurimento delle disponibilit\u00e0 dei servizi. 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